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MINORI
MINORI
Il figlio minore è soggetto alla responsabilità di entrambi i genitori. Questi adottano di comune accordo le scelte che riguardano l’educazione e l’istruzione dei figli; successivamente ciascuno dei due ha la possibilità di attuare autonomamente quanto concordato. La responsabilità dei genitori dura fino alla maggiore età dei figli, cioè a 18 anni; se i genitori si separano, divorziano o cessano la loro relazione la responsabilità comune sui figli non si esaurisce.
L’esercizio di essa verrà regolato dal giudice nel provvedimento di separazione o di divorzio o potrà essere concordato dai genitori stessi. Le disposizioni dovranno essere adottate nell’esclusivo interesse del minore. In caso di disaccordo su questioni di particolare importanza per il figlio minore, ciascuno dei genitori può fare ricorso al giudice e indicare quali provvedimenti ritiene più idonei.
Se, invece, sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio il tribunale può adottare i provvedimenti urgenti e indifferibili.
Tutela dei minori presso tribunale dei minorenni
Azioni di stato
Azioni relative alla responsabilità genitoriale (decadenza e limitazione della responsabilità)
Procedure di adozione
Procedimenti di adattabilità
ORARI UFFICIO
Lunedì – Venerdì
dalle ore 09:30 alle ore 18:00